STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RS PERSONAL TRAINER
Art. 1) COSTITUZIONE, SEDE, DURATA
È costituita a norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile ed agli effetti dell’art.90 della legge 289/2002, una associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, denominata: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RS PERSONAL TRAINER” che potrà operare anche sotto la sigla di “RS PERSONAL TRAINER ASD”
L’Associazione ha sede legale a Roma in Viale Appio Claudio n. 289.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione stabilirà di affiliarsi, adottandone la tessera nazionale, quale tessera del sodalizio stesso.
L’Associazione potrà operare anche con l’acronimo ASD.
Art. 2) NATURA E SCOPI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità sportive, ricreative e culturali nell’interesse generale della collettività.
Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere, diffondere, sviluppare ed organizzare ogni e qualsiasi attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline riconosciute dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali di cui all’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, come a titolo di elencazione non esaustiva: l’Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness, l’Atletica Leggera, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva nell’ambito istituzionale della A.S.D. così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017.
L’Associazione potrà inoltre promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento e la propedeutica della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’Associazione potrà:
1. Creare strutture proprie o utilizzare quelle presenti sul territorio, acquistare, costruire, vendere e gestire impianti, scuole, palestre o similari e strutture sportive nonché organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere;
2. Compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie e agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo, in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, spettacoli, convegni e incontri anche atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione, effettuando iscrizioni soci a bassissimo costo;
3. Collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi o sodalizi similari sia nazionali che esteri; ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società nella valorizzazione dei diversi ruoli, nonché con le istituzioni pubbliche, con la scuola, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport.
L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà la propria attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, sociale e culturale dello sport in generale ed in particolare dell’Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness.
Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio e le entrate sono costituiti:
– dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati e dei tesserati;
– dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
– dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
– da contributi di soggetti pubblici o privati;
– dai proventi derivanti da attività economiche.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario ed economico va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 4) SOCI DIRITTI / DOVERI
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente, il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. È facoltà del Presidente delegare un componente del Consiglio Direttivo o il Tesoriere a deliberare in merito alla domanda di ammissione di socio. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
L’adesione all’Associazione comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c) il pagamento dell’iscrizione, del tesseramento e dei contributi di partecipazione per le varie attività e per i servizi sociali;
d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio può avvenire per:
a) morosità, protrattasi per oltre due mesi, relativamente ai contributi di partecipazione ai corsi sportivi od alle quote di iscrizione;
b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d) per comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all’Assemblea; in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte da soci e soci Consiglieri in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art.5) TESSERATI
Sono tesserati coloro che risultino affiliati al Coni, alle Federazioni sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite di questa associazione che pur non rivestendo la qualifica di associato possono frequentare e praticare l’attività sportiva dilettantistica.
Art. 6) QUOTE SOCIALI
Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dai tesserati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 7) ASSEMBLEA/BILANCIO
L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno due mesi sul libro soci, hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, C.C). È ammesso il voto per delega, con non più di due deleghe per socio.
La convocazione dell’Assemblea, effettuata dal Presidente dell’Associazione, dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l’orario di prima e seconda convocazione, e potrà avvenire mediante: posta elettronica, lettera semplice (consegna a mano o attraverso servizi postali), avviso affisso all’albo, pubblicazione su sito web e/o social network, e con qualunque altro mezzo specificato nel Regolamento, almeno otto giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.
L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
Spetta inoltre all’Assemblea dei soci deliberare e provvedere ad adottare i provvedimenti in caso di irregolare funzionamento dell’attività o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti dall’Assemblea liberamente a maggioranza semplice tra gli associati.
Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.
Art. 9) CARICHE SOCIALI
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quando necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, compila i verbali delle riunioni dei Consiglio Direttivo, collabora alla gestione dell’Associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 10) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono le stesse finalità dell’Associazione o a fini di utilità pubblica consultando l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190 L. 662/96.
Art. 11) STATUTO/REGOLAMENTI
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea dei soci.
Art. 12) COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art. 13) RIMANDI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e dell’Ente Nazionale al quale andrà ad affiliarsi ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabile.