STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RS PERSONAL TRAINER

ART. 1

Denominazione, sede e durata

  1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l’associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica RS Personal Trainer”. 
  2. L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Roma, Viale Appio Claudio 289 ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  3. I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
  4. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  5. L’Associazione uniformandosi alle direttive del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con DPCM del 28 maggio 2020, si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, ma potrà altresì affiliarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte degli Organismi affilianti ai quali è affiliata l’associazione, la stessa è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: 
  1. valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e, e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
  2. incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona; 
  3. operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
  4. favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l’emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
  5. concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni;
  6. promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all’arricchimento della persona umana. 
  1. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di Danze Accademica, Danze internazionali, Ginnastica per Tutti, Attività Sortiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness, Corsa su Strada, Nordic e Fit walking, 
  2. Nordic e Fit Walking, Corsa su strada, Danza Classica e Danze Internazionali, Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness e Ginnastica per Tutti

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

  1. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.

L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative,  quali a mero titolo esemplificativo: 

  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • Centri estivi sportivi ed invernali;
  • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  1. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 3

Ammissione degli associati

  1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti. 
  4. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
  5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
  6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 
  7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. 

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. 
  2. In particolare, hanno il diritto di
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili.
  1. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive degli Organismi Sportivi cui l’Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all’Associazione può essere escluso previa delibera dall’assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.
  3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
  4. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. L’associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell’anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
  5. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo.
  1. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
  2. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.
  3. Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall’Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
  4. L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  5. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell’associazione.
  6. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 
  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
  2. approva il rendiconto economico-finanziario;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
  4. delibera sulla esclusione degli associati;
  5. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; 
  6. delibera lo scioglimento; 
  7. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; 
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto.
  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  3. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, Codice civile.
  6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed  il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vicepresidente. 
  3. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di quattro mandati.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
  6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra: 
    1. l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 
    3. la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;
    4. la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; 
    5. la deliberazione sull’ammissione degli associati, nonché sull’esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati; 
    6. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative; 
    7. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
  2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
  3. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
  4. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. 

ART. 9

Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, ha l’uso della firma sociale ed in particolare quello di aprire conti correnti bancari e/o postali.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi 
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Organo di controllo

  1. È in facoltà dell’Assemblea nominare, in composizione monocratico, l’Organo di controllo.
  2. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
  4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell’Assemblea, la revisione legale dei conti.

ART. 11
Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
  4. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.

ART. 12
Rendiconto economico-finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno oppure l’esercizio ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
  2. Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
  3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 13
Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
        • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
        • registro dei volontari;
        • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
        • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
        • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo. 
  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 14
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. 
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART.15

Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. 
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, Codice Civile. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. 
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. 
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.  

ART. 16
Rinvio

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.